Chi Siamo

Statuto dell'Associazione

Statuto dell'Associazione

Allegato "B" al n.14314 di Raccolta
STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Denominazione - sede - durata)
È costituita un'Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli articoli 32,33,34 e 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integra-zioni, denominata "PER TE DONNA ODV.
L'associazione, a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modi-fiche statutarie.
L'associazione ha la sede legale in Messina.
Provvisoriamente la sede legale è in Via Sant’Andrea n.2 Santa Margherita.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi seconda-rie e uffici secondari anche altrove.
Il trasferimento della sede legale della sede socia-le in Messina non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Diretti-vo.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e svolge la propria opera in Italia.

Art. 2 (Statuto e regolamenti)
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n.117/2017.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione e potrà essere modificato con de-libera dell'assemblea straordinaria.
Appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto ed approvati dall'assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere ri-spettate da tutti i soci.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
Art. 3 (Scopi sociali)
L'associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed in particolare vuole essere un punto di riferimento per l'assistenza alle donne colpite da tumore, in particolare al seno, nonché per l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale.
È quindi un'associazione che si propone anche di fornire informazione e sostegno psicologico a coloro che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono soggetti svantaggiati malati di cancro e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Art. 4 (Finalità specifiche)
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si propone di:
- promuovere Corsi di Educazione alla salute per quanto riguarda le malattie oncologiche, educando ad uno stile di vita corretto ed incoraggiando le donne a conoscere e controllare con regolarità il proprio corpo;
- esigere dalle Autorità Sanitarie un servizio di strutture adeguate distribuite omogeneamente su tutto il territorio con un loro regolare controllo di qualità e funzionamento;
- promuovere corsi di formazione per personale di supporto alle attività dell'associazione;
- elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari e sensibilizzarli sulle scelte che dovrebbero determinare un adeguato servizio per quanto riguarda le malattie oncologiche;
- sostenere tramite iniziative sociali la ricerca scientifica con borse di studio agli Istituti di Ricerca, finalizzate allo studio delle neoplasie femminili;
- promuovere la cultura della prevenzione;
- offrire alle donne colpite da malattie oncologiche un servizio di:
- sostegno psicologico per loro e la loro famiglia;
- consulenza nel disbrigo delle pratiche per ottenere protesi o attestazioni di invalidità;
- consulenza oncologica e medico/plastica ricostruttiva, tramite medici specialistici;
- preparazione alla tecnica dell'autoesame del seno;
- organizzazione di momenti ricreativi e di attività di impegno nel sociale;
- sensibilizzazione al problema oncologico della comunità, delle scuole e, in specie, delle giovani generazioni;
- promozione e organizzazione di incontri, dibatti-ti, conferenze e pubblicazioni che consentano la diffusione interna ed esterna delle attività dell'associazione;
- sostenere economicamente e finanziariamente le ammalate in stato di indigenza;
- stipula di convenzioni connesse con le finalità dell'associazione con istituti universitari, scuole, enti locali, ministeri, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche, operatori economici e culturali, imprese industriali e di servizi commerciali e di servizi e con qualsivoglia ente o persona che abbia delle attività dell'associazione in Italia e all'Estero per lo svolgimento di servizi non aventi carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.
Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca.
Inoltre l'organizzazione può:
- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio auto-finanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
− compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
− esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.
Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17.

TITOLO III - I SOCI
Art. 5 (Ammissione)
All'associazione possono aderire, oltre ai soci fon-datori, tutte le persone fisiche che condividono le finalità del presente statuto e siano in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Chi vuole aderire all'Associazione deve:
a) presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità, professione e indirizzo;
b) versare le quote di ammissione ed i contributi annuali, eventualmente richiesti.
L'ammissione all'associazione è deliberata da Consiglio Direttivo.
I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato al-la costituzione dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'associazione.
I soci fondatori e ordinari partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sono in regola con i versamenti deliberati.
Sono soci sostenitori coloro che partecipano all'attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

ART.6 - (Attività di volontariato)
L'associazione si avvale di volontari nello svolgi-mento della propria attività ed é tenuta ad iscrive-re in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario é una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficia-rie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui è anche associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 7 (Diritti dei soci)
A tutti i soci riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali.
I soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spe-se effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Doveri dei soci)
I soci devono svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota di ammissione e nel caso in cui venga deliberata anche la quota sociale annuale.
L'assemblea al termine di ciascun anno e comunque, non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce con propria deliberazione, previa proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota sociale annuale che dovrà permettere la copertura dei costi di gestione sostenuti nell'anno trascorso, ma che non potrà mai eccedere gli eventuali limiti fissati dalla legge per il godimento delle agevola-zioni fiscali.

Art. 9 (Dimissioni - esclusione)
Le dimissioni da socio debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il socio che, senza giustificato motivo, non provveda al versamento della quota sociale annuale quando deliberata, può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o ai regolamenti approvati dall'assemblea, può essere escluso dall'associazione, con delibera dell'assemblea medesima o dell'Organismo da questa delegato allo scopo.
Sia in caso di dimissioni che di esclusione, il socio rimarrà comunque debitore delle quote sociali di sua competenza per la copertura dei costi di gestione dell'associazione. A sua volta la quota iniziale di ammissione sarà acquisita definitivamente al patrimonio sociale.

TITOLO IV - GLI ORGANI
Art. 10 - (Indicazione degli organi)
Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo;
e) il Revisore legale dei conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettiva-mente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA
Art. 11 (Composizione)
L'assemblea è costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi appartengono, purché iscritti nel li-bro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.
Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.
L'assemblea può delegare i propri poteri in materia di esclusione dei soci ad altro organo sociale o ad un gruppo qualificato di soci.

Art. 12 (Presidenza della associazione)
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine dà persona eletta dalla assemblea medesima; spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.

Art. 13 (Convocazione)
L'assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare spedito, anche via fax, a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante affissione nella sede dell'associazione.
Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolge-re.
L'assemblea straordinaria deve in ogni caso essere convocata con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.
Per la validità dell'assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega, al-meno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti; le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'assemblea.
L'assemblea ordinaria, provvede a:
a) escludere i soci;
b) eleggere gli organi sociali;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'associazione;
d) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'associazione;
e) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'associazione.
Il verbale dell'assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.
L'assemblea dei soci può delegare il potere di ammettere o escludere i soci.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, sullo sciogli-mento dell'associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo l'art. 26 del presente statu-to nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti che la legge riserva all'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 (Composizione - Poteri)
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dalla assemblea ordinaria tra i soci.
I suoi componenti durano in carica due anni.
A tre componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Le ulteriori e diverse cariche operative che l'associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:
a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'associazione;
d) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alla relazione annuale e al programma annuale sull'attività;
e) trasferire la sede legale e/o sociale all'interno dello stesso Comune.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede della associazione che altrove, tutte le volte che il Presi-dente lo giudichi necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'associazione.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax almeno tre giorni prima della riunione.
In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo telegramma o via fax, almeno un giorno prima della riunione.

CAPO III - IL PRESIDENTE
Art. 17 (Elezione - Durata - Funzioni)
Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Rappresenta quindi l'associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo può delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso, stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.
Egli presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgi-mento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
Art. 18 (Organo di controllo)
L'associazione nominerà un organo di controllo monocratico quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità. All'organo di controllo si applicherà la disciplina di cui all'art.2399 C.C.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-bile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel ca-so in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso il componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al'art.14 del D.Lgs. 117/2017.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-raggio svolto dal sindaco.
L'organo di controllo può in qualsiasi momento pro-cedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fi-ne, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (Revisione legale dei conti)
Salvo il caso in cui l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile, l'associazione nomine-rà un revisore legale dei conti o una società di re-visione legale, iscritti nell'apposito registro, quando si superino per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque deno-minate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 20 (Risorse economiche)
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai be-ni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale.
Il Fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme destinate all'acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. È altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'associazione. Il fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanzia-rie necessarie per la vita dell'associazione.
L'associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:
a) quote associative dei soci che risulteranno sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
b) contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali e mai eccedenti il sessantasei per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. L'associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell'attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o lasci-to testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 21 (Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali di cui al prec. art. 19, n. 1, lett. h), saranno gestiti con contabilità separata e saranno evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 (Bilancio - Libri sociali)
L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dall'art.13 D.Lgs n.117/20177, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Lgs.n.1177/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.
È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Uni-co Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs.n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendi-conto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.23 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati e/o dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
I libri sociali sono tenuti dall'Organo cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviandone richiesta al presidente dell'organo interessato.

TITOLO VIII - LE CONVENZIONI
Art. 24 (Deliberazioni e stipula delle convenzioni)
Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l'associa-zione alla relativa stipula.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO IX - DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 25 (Dipendenti e collaboratori)
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, a condizione che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
I rapporti tra l'associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari regolamenti.

TITOLO X - COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI
Art. 26 (Gratuità delle cariche)
Le cariche sociali sono assunte gratuitamente dai soci.

TITOLO XI - LA RESPONSABILITA'
Art. 27 (Responsabilità ed assicurazioni conseguenti)
I soci che in relazione all'attività svolta dovesse-ro assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge e come espresso nelle de-libere del Consiglio Direttivo.

Art. 28 (Responsabilità dell'organizzazione)
L'associazione risponde, con i propri beni e con il proprio fondo di dotazione di eventuali danni a carico di terzi. L'associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI
(Scioglimento - devoluzione del patrimonio - Collegio dei Probiviri - norma finale)

Art. 29
Lo scioglimento dell'associazione è disposto dall'assemblea straordinaria che disporrà altresì la nomina del liquidatore.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs.n.117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

Art.30
Per dirimere le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'associa-zione o i suoi organi l'assemblea può nominare un Collegio di Probiviri composto da tre membri.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
La loro decisione sarà inappellabile.
La loro prestazione è gratuita.
Art. 31 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di En-ti del Terzo Settore, in quanto compatibili.


Grazia Di Blasi nella qualità - Adele Penna Notaio