Per Te Donna Onlus
Statuto dell'Associazione
Allegato "B" al n.10570 di Raccolta
STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione - sede - durata)
E' costituita l'Associazione denominata "PER TE DONNA ONLUS" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del Dlgs. 4 dicembre 1997 n.460.
L'associazione ha la sede legale in Messina.
Provvisoriamente la sede legale é in S.Margherita, Via S.Andrea n.2 Vallone Runci e la sede sociale é in Messina Via Siracusa n.288 presso Punto CISL.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e uffici secondari anche altrove.
Il trasferimento della sede legale e/o della sede sociale in Messina non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e svolge la propria opera in Italia.

Art. 2 (Statuto e regolamenti)
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione e potrà essere modificato con delibera dell'assemblea straordinaria.
Appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto ed approvati dall'assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i soci.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 3 (Scopi sociali)
L'associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed in particolare vuole essere un punto di riferimento per l'assistenza alle donne colpite da tumore, in particolare al seno, nonchè per l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale.
E' quindi un'assosciazione che si propone anche di fornire informazione e sostegno psicologico a coloro che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonchè di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono soggetti svantaggiati malati di cancro e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Art. 4 (Finalità specifiche)
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si propone di:
- promuovere Corsi di Educazione alla salute per quanto riguarda le malattie oncologiche, educando ad uno stile di vita corretto ed incoraggiando le donne a conoscere e controllare con regolarità il proprio corpo;
- esigere dalle Autorità Sanitarie un servizio di strutture adeguate distribuite omogeneamente su tutto il territorio con un loro regolare controllo di qualità e funzionamento;
- promuovere corsi di formazione per personale di supporto alle attività dell'associazione;
- elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari e sensibilizzarli sulle scelte che dovrebbero determinare un adeguato servizio per quanto riguarda le malattie oncologiche;
- sostenere tramite iniziative sociali la ricerca scientifica con borse di studio agli Istituti di Ricerca, finalizzate allo studio delle neoplasie femminili;
- promuovere la cultura della prevenzione;
- offrire alle donne colpite da malattie oncologiche un servizio di:
- sostegno psicologico per loro e la loro famiglia;
- consulenza nel disbrigo delle pratiche per ottenere protesi o attestazioni di invalidità;
- consulenza oncologica e medico/plastica ricostruttiva, tramite medici specialistici;
- preparazione alla tecnica dell'autoesame del seno;
- organizzazione di momenti ricreativi e di attività di impegno nel sociale;
- sensibilizzazione al problema oncologico della comunità, delle scuole e, in specie, delle giovani generazioni;
- promozione e organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e pubblicazioni che consentano la diffusione interna ed esterna delle attività dell'associazione;
- sostenere economicamente e finanziariamente le ammalate in stato di indigenza;
- stipula di convenzioni connesse con le finalità dell'associazione con istituti universitari, scuole, enti locali, ministeri, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche, operatori economici e culturali, imprese industriali e di servizi commerciali e di servizi e con quasivoglia ente o persona che abbia delle attività dell'associazione in Italia e all'Estero per lo svolgimento di servizi non aventi carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.
Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca.
Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà compiere ogni attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, non nei confronti del pubblico, bancaria che sia ritenuta utile o necessaria.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle individuate alla lettera a) del comma I dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - I SOCI

Art. 5 (Ammissione)
All'associazione possono aderire, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che condividono le finalità del presente statuto e siano in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Chi vuole aderire all'Associazione deve:
a) presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità, professione e indirizzo;
b) versare le quote di ammissione ed i contributi annuali, eventualmente richiesti.
L'ammissione all'associazione è deliberata da Consiglio Direttivo.
I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'associazione.
I soci fondatori e ordinari partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sono in regola con i versamenti deliberati.
Sono soci sostenitori coloro che partecipano all'attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

Art. 6 (Diritti dei soci)
A tutti i soci riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e più generalmente spettano tutti i diritti previsti dall'art. 10, comma I del D.L. 460/98.
I soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 (Doveri dei soci)
I soci devono svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, sono tenuti a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota di ammissione e nel caso in cui venga deliberata anche la quota sociale annuale.
L'assemblea al termine di ciascun anno e comunque, non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce con propria deliberazione, previa proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota sociale annuale che dovrà permettere la copertura dei costi di gestione sostenuti nell'anno trascorso, ma che non potrà mai eccedere gli eventuali limiti fissati dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali.

Art. 8 (Dimissioni - esclusione)
Le dimissioni da socio debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il socio che, senza giustificato motivo, non provveda al versamento della quota sociale annuale quando deliberata, può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o ai regolamenti approvati dall'assemblea, può essere escluso dall'associazione, con delibera dell'assemblea medesima o dell'Organismo da questa delegato allo scopo.
Sia in caso di dimissioni che di esclusione, il socio rimarrà comunque debitore delle quote sociali di sua competenza per la copertura dei costi di gestione dell'associazione. A sua volta la quota iniziale di ammissione sarà acquisita definitivamente al patrimonio sociale.

TITOLO IV - GLI ORGANI


Art. 9 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.

CAPO I - L'ASSEMBLEA


Art. 10 (Composizione)
L'assemblea è costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi appartengono. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.
Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.
L'assemblea può delegare i propri poteri in materia di esclusione dei soci ad altro organo sociale o ad un gruppo qualificato di soci.

Art. 11 (Presidenza della associazione)
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dalla assemblea medesima; spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonchè verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.

Art. 12 (Conversione)
L'assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare spedito, anche via fax, a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante affissione nella sede dell'associazione.
Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere.
L'assemblea straordinaria deve in ogni caso essere convocata con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e può ternersi in qualunque luogo, purchè in territorio italiano.
Per la validità dell'assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti; le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'assemblea.
L'assemblea ordinaria, provvede a:
a) escludere i soci;
b) eleggere gli organi sociali;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'associazione;
d) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'associazione;
e) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'associazione.
Il verbale dell'assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.
L'assemblea dei soci può delegare il potere di ammettere o escludere i soci.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo l'art. 26 del presente statuto nonchè su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti che la legge riserva all'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 (Composizione - Poteri)
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dalla assemblea ordinaria tra i soci.
I suoi componenti durano in carica due anni.
A tre componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Le ulteriori e diverse cariche operative che l'associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:
a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'associazione;
d) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alla relazione annuale e al programma annuale sull'attività;
e) trasferire la sede legale e/o sociale all'interno dello stesso Comune.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede della associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'associazione.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax almeno tre giorni prima della riunione.
In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo telegramma o via fax, almeno un giorno prima della riunione.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 16 (Elezione - Durata - Funzioni)
Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Rappresenta quindi l'associazione in tutte le sede istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo può delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso, stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.
Egli presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17 (Risorse economiche)
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale.
Il Fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme destinate all'acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E' altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'associazione. Il fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell'associazione.
L'associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:
a) quote associative dei soci che risulteranno sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
b) contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali e mai eccedenti il sessantasei per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
L'associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell'attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 18 (Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali di cui al prec. art. 17, n. 1, lett. h), saranno gestiti con contabilità separata e saranno evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 (Bilancio preventivo e consuntivo)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo.
Il Consiglio Direttivo dell'associazione deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità dell'associazione, deve altresì predisporre la relazione annuale sull'attività dell'associazione.
Poichè l'associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l'utilizzo nell'attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero di altre ONLUS in genere.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 (Approvazione dei bilanci)
Il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'associazione devono essere sottoposti all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo e la relazione annuale sono depositate presso la sede della Organizzazione almeno quindici giorni prima della assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Il bilancio preventivo ed il programma di attività devono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo ed il programma di attività sono depositati presso la sede della organizzazione almeno quindici giorni prima della assemblea, e possono essere consultati da ogni socio.

TITOLO VIII - LE CONVENZIONI

Art. 21 (Deliberazioni e stipula delle convenzioni)
Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l'associazione alla relativa stipula.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 22 (Dipendenti e collaboratori)
L'associazione costituita quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ferma restando la prevalenza delle prestazioni svolte dagli associati.
I rapporti tra l'associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nonchè dall'art. 10, comma VI, lett. e, D.Lgs. 460/97.
Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari regolamenti.

TITOLO IX - COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI


Art. 23 (Gratuità delle cariche)
Le cariche sociali sono assunte gratuitamente dai soci.

TITOLO X - LA RESPONSABILITA'

Art. 24 (Responsabilità ed assicurazioni conseguenti)
I soci che in relazione all'attività svolta dovessero assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge come espresso nelle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 25 (Responsabilità dell'organizzazione)
L'associazione risponde, con i propri beni e con il proprio fondo di dotazione di eventuali danni a carico di terzi. L'associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI (Scioglimento - devoluzione del patrimonio - Collegio dei Probiviri - norma finale)

Art. 26
Lo scioglimento dell'associazione è disposto dall'assemblea straordinaria che disporrà altresì la nomina del liquidatore.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. E) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m., nonchè, ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 266/91, in favore di altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.27
Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'assemblea.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
La loro decisione sarà inappellabile.
La loro prestazione é gratuita.

Art. 28 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali.
Grazia Di Blasi nella qualità - Adele Penna Notaio