Allegato "B" al n.10570 di Raccolta
STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Denominazione - sede -
durata)
E' costituita l'Associazione denominata
"PER TE DONNA ONLUS" Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ai sensi del Dlgs. 4 dicembre 1997
n.460.
L'associazione ha la sede legale in Messina.
Provvisoriamente la sede legale é in S.Margherita, Via S.Andrea n.2
Vallone Runci e la sede sociale é in Messina Via Siracusa n.288 presso
Punto CISL.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi
secondarie e uffici secondari anche altrove.
Il trasferimento
della sede legale e/o della sede sociale in Messina non comporta
modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio
Direttivo.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato
e svolge la propria opera in Italia.
Art. 2 (Statuto e regolamenti)
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Lo statuto vincola alla sua
osservanza gli aderenti alla associazione e potrà essere modificato con
delibera dell'assemblea straordinaria.
Appositi regolamenti,
predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto ed
approvati dall'assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia
dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di
carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno
essere rispettate da tutti i soci.
TITOLO II - FINALITA'
DELL'ORGANIZZAZIONE
Art. 3
(Scopi sociali)
L'associazione, che non ha fini di
lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalità di
solidarietà sociale ed in particolare vuole essere un punto di
riferimento per l'assistenza alle donne colpite da tumore, in
particolare al seno, nonchè per l'informazione ed il sostegno
psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e
sociale.
E' quindi un'assosciazione che si propone anche di
fornire informazione e sostegno psicologico a coloro che hanno, o hanno
avuto, o si sospetta che abbiano il cancro, alle loro famiglie ed ai
loro amici, nonchè di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono
soggetti svantaggiati malati di cancro e guariti, avendo riguardo alle
loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o
familiari.
Art. 4 (Finalità
specifiche)
Per il raggiungimento dei propri scopi
l'associazione si propone di:
- promuovere Corsi di Educazione
alla salute per quanto riguarda le malattie oncologiche, educando ad
uno stile di vita corretto ed incoraggiando le donne a conoscere e
controllare con regolarità il proprio corpo;
- esigere dalle
Autorità Sanitarie un servizio di strutture adeguate distribuite
omogeneamente su tutto il territorio con un loro regolare controllo di
qualità e funzionamento;
- promuovere corsi di formazione per
personale di supporto alle attività dell'associazione;
-
elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari e sensibilizzarli
sulle scelte che dovrebbero determinare un adeguato servizio per quanto
riguarda le malattie oncologiche;
- sostenere tramite
iniziative sociali la ricerca scientifica con borse di studio agli
Istituti di Ricerca, finalizzate allo studio delle neoplasie
femminili;
- promuovere la cultura della
prevenzione;
- offrire alle donne colpite da malattie
oncologiche un servizio di:
- sostegno psicologico per loro e
la loro famiglia;
- consulenza nel disbrigo delle pratiche per
ottenere protesi o attestazioni di invalidità;
- consulenza
oncologica e medico/plastica ricostruttiva, tramite medici
specialistici;
- preparazione alla tecnica dell'autoesame del
seno;
- organizzazione di momenti ricreativi e di attività di
impegno nel sociale;
- sensibilizzazione al problema
oncologico della comunità, delle scuole e, in specie, delle giovani
generazioni;
- promozione e organizzazione di incontri,
dibattiti, conferenze e pubblicazioni che consentano la diffusione
interna ed esterna delle attività dell'associazione;
-
sostenere economicamente e finanziariamente le ammalate in stato di
indigenza;
- stipula di convenzioni connesse con le finalità
dell'associazione con istituti universitari, scuole, enti locali,
ministeri, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche,
operatori economici e culturali, imprese industriali e di servizi
commerciali e di servizi e con quasivoglia ente o persona che abbia
delle attività dell'associazione in Italia e all'Estero per lo
svolgimento di servizi non aventi carattere sostitutivo di quelli di
competenza degli stessi enti pubblici.
Per la concreta
realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà
l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario nazionale e con
tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e
comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di
intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca.
Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà compiere ogni
attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, non nei confronti del
pubblico, bancaria che sia ritenuta utile o necessaria.
E'
fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle individuate alla
lettera a) del comma I dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III - I SOCI
Art. 5 (Ammissione)
All'associazione possono aderire, oltre ai soci fondatori, tutte le
persone fisiche che condividono le finalità del presente statuto e siano
in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Chi vuole aderire all'Associazione deve:
a) presentare
apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando le proprie
generalità, professione e indirizzo;
b) versare le quote di
ammissione ed i contributi annuali, eventualmente richiesti.
L'ammissione all'associazione è deliberata da Consiglio
Direttivo.
I soci si suddividono in soci fondatori, soci
ordinari e soci sostenitori.
Sono soci
fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione.
Sono soci
ordinari coloro che successivamente alla costituzione
vengono ammessi all'associazione.
I soci fondatori e ordinari
partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sono in regola con
i versamenti deliberati.
Sono soci
sostenitori coloro che partecipano all'attività
dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari
o di altra natura.
L'ammissione a socio sostenitore viene
deliberata con le stesse modalità previste per i soci
ordinari.
Art. 6 (Diritti dei
soci)
A tutti i soci riuniti in assemblea spetta il
diritto di eleggere gli organi sociali e più generalmente spettano
tutti i diritti previsti dall'art. 10, comma I del D.L.
460/98.
I soci hanno diritto di informazione e di controllo
come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno
diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, ai sensi di legge e di statuto, nei limiti e con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 (Doveri dei soci)
I soci devono
svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, sono
tenuti a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la
quota di ammissione e nel caso in cui venga deliberata anche la quota
sociale annuale.
L'assemblea al termine di ciascun anno e
comunque, non oltre i termini di approvazione del bilancio, stabilisce
con propria deliberazione, previa proposta del Consiglio Direttivo,
l'entità della quota sociale annuale che dovrà permettere la copertura
dei costi di gestione sostenuti nell'anno trascorso, ma che non potrà
mai eccedere gli eventuali limiti fissati dalla legge per il godimento
delle agevolazioni fiscali.
Art. 8
(Dimissioni - esclusione)
Le dimissioni da socio
debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il socio che, senza giustificato motivo, non provveda al versamento
della quota sociale annuale quando deliberata, può essere sospeso, con
deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti
sociali.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal
presente statuto o ai regolamenti approvati dall'assemblea, può essere
escluso dall'associazione, con delibera dell'assemblea medesima o
dell'Organismo da questa delegato allo scopo.
Sia in caso di
dimissioni che di esclusione, il socio rimarrà comunque debitore delle
quote sociali di sua competenza per la copertura dei costi di gestione
dell'associazione. A sua volta la quota iniziale di ammissione sarà
acquisita definitivamente al patrimonio sociale.
TITOLO IV - GLI ORGANI
Art. 9 (Indicazione degli
organi)
Sono organi dell'Associazione:
a)
l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
CAPO I - L'ASSEMBLEA
Art. 10 (Composizione)
L'assemblea è costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi
appartengono. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
in assemblea mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.
Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano
stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.
L'assemblea può delegare i propri poteri in materia di esclusione dei
soci ad altro organo sociale o ad un gruppo qualificato di
soci.
Art. 11 (Presidenza della
associazione)
L'assemblea è presieduta dal
Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento, da un Vicepresidente ed in subordine da persona eletta
dalla assemblea medesima; spetta al Presidente controllare la regolarità
della convocazione e delle deleghe, nonchè verificare il diritto di
partecipazione dei soci al voto.
Art. 12
(Conversione)
L'assemblea deve essere convocata
mediante avviso, contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle
materie da trattare spedito, anche via fax, a ciascun socio almeno 8
(otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante
affissione nella sede dell'associazione.
Nello stesso avviso
può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva,
qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente
svolgere.
L'assemblea straordinaria deve in ogni caso essere
convocata con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data
fissata per la riunione.
Oltre a quanto stabilito per Statuto o
per legge, l'assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei
soci iscritti formuli richiesta scritta e motivata al Presidente. La
relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla
presentazione della richiesta.
L'assemblea può essere
ordinaria o straordinaria.
Art. 13
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta all'anno e può ternersi in qualunque
luogo, purchè in territorio italiano.
Per la validità
dell'assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o
per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla
prima, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti; le
deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di
chi presiede l'assemblea.
L'assemblea ordinaria, provvede
a:
a) escludere i soci;
b) eleggere gli organi
sociali;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione
annuale sull'attività dell'associazione;
d) approvare il
bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività
dell'associazione;
e) approvare, modificare o abrogare i
regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior
funzionamento dell'associazione.
Il verbale dell'assemblea
ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere
firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi
designata a fungere da segretario della riunione.
L'assemblea
dei soci può delegare il potere di ammettere o escludere i
soci.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di
trarne copia.
Art. 14 (Assemblea
straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera
sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, sullo scioglimento
dell'associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo
l'art. 26 del presente statuto nonchè su tutti gli argomenti che la
legge riserva alla sua competenza.
Per modificare l'atto
costitutivo e lo statuto o per le delibere aventi ad oggetto gli
argomenti che la legge riserva all'assemblea straordinaria occorre la
presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il verbale
dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un
Notaio.
CAPO II - IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 15
(Composizione - Poteri)
Il Consiglio Direttivo è
composto da 3 a 7 membri, eletti dalla assemblea ordinaria tra i
soci.
I suoi componenti durano in carica due anni.
A
tre componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di
Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Le ulteriori e diverse cariche
operative che l'associazione vorrà istituire verranno affidate ai
componenti del Consiglio Direttivo che non avessero ancora ricoperto una
particolare funzione.
Spetta al Consiglio Direttivo la
gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni
di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di
eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre
a quanto già stabilito dal presente statuto e dalla legge, è compito
del Consiglio Direttivo:
a) concordare al suo interno il
programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità
istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione
dell'Assemblea;
b) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea;
c) deliberare ed adottare i provvedimenti
necessari all'attività dell'associazione;
d) predisporre il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alla relazione
annuale e al programma annuale sull'attività;
e) trasferire
la sede legale e/o sociale all'interno dello stesso Comune.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede della associazione che altrove,
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed opportuno,
ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza
dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito
libro, custodito presso la sede dell'associazione.
Il
Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di
sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'avviso di convocazione
deve essere inviato, anche tramite fax almeno tre giorni prima della
riunione.
In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio
Direttivo può essere convocato a mezzo telegramma o via fax, almeno un
giorno prima della riunione.
CAPO
III - IL PRESIDENTE
Art.
16 (Elezione - Durata - Funzioni)
Il Presidente è
nominato in seno al Consiglio Direttivo ed assume la rappresentanza
legale e la firma dell'associazione. Rappresenta quindi l'associazione
in tutte le sede istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che
impegnano l'associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo può
delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso,
stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad
acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi
operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le
Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza
aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il
Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di
Cassazione, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri,
amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali,
consulenti e periti, definendo i compensi.
Egli presiede
l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver
controllato la regolare composizione e la validità delle
deleghe.
TITOLO V - PATRIMONIO -
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.
17 (Risorse economiche)
Il patrimonio
dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e
valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale.
Il Fondo
patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme destinate
all'acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento
annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti
eroganti. E' altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le
altre somme pervenute all'associazione. Il fondo patrimoniale garantisce
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita
dell'associazione.
L'associazione trae le sue risorse
economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della
sua attività, da:
a) quote associative dei soci che
risulteranno sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge per il
godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
b) contributi
annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
c)
contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi
internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da
eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali,
comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali e mai
eccedenti il sessantasei per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
L'associazione è tenuta alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
L'associazione
potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che
rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni
caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento
dell'attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o
lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere
destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità
statutarie.
Art. 18 (Proventi derivanti
da attività marginali)
I proventi e le spese
connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o
occasionali di cui al prec. art. 17, n. 1, lett. h), saranno gestiti con
contabilità separata e saranno evidenziati in apposita voce del
bilancio dell'Associazione. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 19 (Bilancio
preventivo e consuntivo)
L'esercizio sociale
coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo contiene le
previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio
successivo.
Il Consiglio Direttivo dell'associazione deve
predisporre annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto
della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto
economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze
dalla contabilità dell'associazione, deve altresì predisporre la
relazione annuale sull'attività dell'associazione.
Poichè
l'associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione
saranno rimandati a nuovo per l'utilizzo nell'attività sociale e non
potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma
indiretta. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento,
facciano parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero di altre
ONLUS in genere.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione
dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 20 (Approvazione dei
bilanci)
Il bilancio consuntivo e la relazione
annuale sull'attività dell'associazione devono essere sottoposti
all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo e la relazione annuale
sono depositate presso la sede della Organizzazione almeno quindici
giorni prima della assemblea e possono essere consultati da ogni
socio.
Il bilancio preventivo ed il programma di attività
devono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo ed il
programma di attività sono depositati presso la sede della
organizzazione almeno quindici giorni prima della assemblea, e possono
essere consultati da ogni socio.
TITOLO VIII - LE CONVENZIONI
Art. 21 (Deliberazioni e stipula delle
convenzioni)
Le convenzioni tra l'associazione ed
altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate
dal Presidente che partecipa per l'associazione alla relativa
stipula.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di
attuazione della convenzione.
TITOLO
VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 22 (Dipendenti e collaboratori)
L'associazione costituita quale Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività
svolta, ferma restando la prevalenza delle prestazioni svolte dagli
associati.
I rapporti tra l'associazione e gli eventuali
collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti
contratti collettivi di lavoro, nonchè dall'art. 10, comma VI, lett. e,
D.Lgs. 460/97.
Per quanto attiene alle modalità per il
rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio
Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari
regolamenti.
TITOLO IX - COMPENSI PER
LE CARICHE SOCIALI
Art.
23 (Gratuità delle cariche)
Le cariche sociali sono
assunte gratuitamente dai soci.
TITOLO X - LA RESPONSABILITA'
Art. 24 (Responsabilità ed assicurazioni
conseguenti)
I soci che in relazione all'attività
svolta dovessero assumere particolari responsabilità o saranno soggetti a
particolari rischi, saranno assicurati come previsto dalla legge come
espresso nelle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 25 (Responsabilità
dell'organizzazione)
L'associazione risponde, con i
propri beni e con il proprio fondo di dotazione di eventuali danni a
carico di terzi. L'associazione può comunque contrarre assicurazioni per
rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
(Scioglimento - devoluzione del patrimonio - Collegio dei Probiviri -
norma finale)
Art.
26
Lo scioglimento dell'associazione è disposto
dall'assemblea straordinaria che disporrà altresì la nomina del
liquidatore.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno
devoluti ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. E) del D.Lgs. 4
dicembre 1997 n. 460 e s.m., nonchè, ai sensi dell'art.5 comma 4 della
legge 266/91, in favore di altre associazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
Art.27
Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli
associati o tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno
sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre
membri nominati dall'assemblea.
I Probiviri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono et aequo" senza
formalità di procedura.
La loro decisione sarà
inappellabile.
La loro prestazione é gratuita.
Art. 28 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si
applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti
in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti
non commerciali.
Grazia Di Blasi nella qualità - Adele Penna
Notaio